L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sulla base di numerose segnalazioni di consumatori, ha avviato due procedimenti istruttori e due sub-procedimenti cautelari nei confronti di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Volotea S.A., vettori attivi nei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri.
Oggetto dei procedimenti è la vendita di biglietti che sono stati in seguito cancellati dalle due compagnie aeree a causa del Covid-19, pur trattandosi di servizi da svolgere in un periodo nel quale non sarebbero stati vigenti i limiti di circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi.
Entrambe le compagnie hanno offerto l’erogazione di un voucher, in luogo del rimborso del prezzo del biglietto già pagato dai consumatori.
Inoltre, sia Alitalia che Volotea non hanno fornito un’adeguata informazione ai consumatori quanto ai diritti spettanti in caso di cancellazioni.
Alle compagnie è stato infine contestato di aver predisposto un servizio di assistenza carente sui tempi di attesa e e sui canali di comunicazione messi a disposizione dei passeggeri.
Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che chiedono per i due vettori la massima sanzione prevista. Il Codacons ricorda di essere stata la prima associazione a denunciare in Italia i biglietti ‘fantasma’, ma avverte: “Purtroppo sono molteplici le compagnie aeree che hanno applicato la stessa pratica scorretta e siamo sommersi dalle segnalazioni dei passeggeri che si vedono riconoscere solo un voucher” e preannuncia, in caso di accertamenti di infrazione, l’avvio di una “valanga” di cause risarcitorie. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori è “gravissimo” continuare “ad applicare la normativa sui voucher, nonostante dal 3 giugno siano ripresi regolarmente i voli in Europa”. Federconsumatori sottolinea che “la condizione di amministrazione straordinaria in cui da tempo versa Alitalia non giustifica una condotta che appare a tutti gli effetti orientata a ignorare i diritti degli utenti”.
L’Antitrust ha infatti bocciato l’articolo 88 Bis della legge 24 aprile 2020 numero 27 con cui il Parlamento ha convertito il decreto Cura Italia. Il decreto varato nel pieno dell’emergenza sanitaria il 17 marzo scorso, come pure la legge di conversione prevede l’utilizzo del voucher quale unico strumento di rimborso per i passeggeri che si sono visti cancellare i voli a causa dell’emergenza Coronavirus.
Le compagnie aeree operanti in Italia hanno avuto la possibilità di emettere un buono della medesima classe e del medesimo importo del biglietto relativo al volo cancellato, da utilizzare entro 1 anno. Ai clienti non è stata offerta alcuna alternativa in chiaro contrasto con la normativa europea.
Le regole comunitarie sui diritti dei passeggeri sono le più garantiste al mondo per i consumatori e prevedono che vi sia la possibilità di scelta tra rimborso del biglietto aereo e il voucher. La Commissione Europea infatti per rafforzare tale tesi nelle scorse settimane ha inviato ai governi dei paesi membri una raccomandazione affinché i voucher non fossero imposti. Vale la pena ricordare che i diritti dei viaggiatori aerei sono specificati nel regolamento 261 del 2004 si applicano a tutti i viaggi in partenza o in arrivo da uno dei 27 paesi dell’Unione europea, inclusa la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, la Riunione, Mayotte, Saint-Martin (Antille francesi), le Azzorre, Madera e le isole Canarie, nonché l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Regno Unito. Non sono incluse le isole Fær Øer, l’isola di Man e le isole Normanne. Oltre che alla giustizia ordinaria e alle autorità di regolazione del settore presenti in ciascun paese, il cittadino può rivolgersi anche al centro europeo dei consumatori per richiedere assistenza.
L’Autorità ha quindi ribadito quanto comunicato dall’esecutivo europeo: il cliente deve scegliere autonomamente se accettare i voucher o chiedere il rimborso.
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